Con l’O.M. n. 134 dello 09-10-2020 vengono definite le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia per quegli studenti con patologie gravi o in condizione di immunodepressione certificata, che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza.
La condizione di fragilità è valutata e certificata dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico Medicina Generale in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale. La famiglia presenta all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
Qualora nella certificazione di fragilità sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza a scuola, gli alunni e studenti fragili possono beneficiare di forme di Didattica Digitale Integrata, ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti dall’istituzione scolastica.
Con la nota del MI n. 1934 del 26.10.2020 viene precisato che, ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta, la scuola garantisce l’erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata anche agli alunni in quarantena.
Nel caso in cui non sia l’alunno, ma un familiare convivente a trovarsi in una condizione di fragilità, il Ministero dell’Istruzione, in data 18/11/2020, ha pubblicato sul proprio sito1 un chiarimento, che si riporta integralmente nel seguito:
L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete la responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola. Resta ferma, ad ogni modo, la possibilità che le istituzioni scolastiche, qualora in possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità, di mezzi idonei e, soprattutto, se in grado di gestire materialmente la complessità di eventuali soluzioni organizzative, possano nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o in quarantena. Vi è, peraltro, il caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo studio nelle forme della DDI.
1 https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#fragili